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D.Lvo 11/05/1999 n. 1521.2 Acque reflue industriali. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2. I limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al controllo, al fine di verificare le fasi più significative del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 28 comma 2, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell’unità di tempo (kg/mese). Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale. Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, in termini di massa nell’unità di tempo valgono quelli più cautelativi. 2 Scarichi sul suolo Nei casi previsti articolo 28 comma 2, gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4. Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde è quello all’uscita dall’impianto. I limiti indicati in tabella 4, sono riferiti, per gli insediamenti produttivi, ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al controllo qualora tale arco temporale risultasse inadeguato all’ottenimento di un campione significativo, può, effettuare il campionamento su tempi più lunghi. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione medio ponderato nell’arco di 24 ore. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo è rapportato al volume delle scarico stesso secondo il seguente schema: a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: 2.500 metri per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 5000 m3 5.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m3 a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: 2.500 metri per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 5000 m3 5.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m3 b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. 2.500 metri per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3 5.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m3 Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo. Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali. L’autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. Volume scarico Numero controlli sino a 2.000 m3 al giorno 4 volte l’anno oltre a 2.000 m3 al giorno 8 volte l’anno 2.1 Sostanze per cui esiste il divieto di scarico Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: - composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico; - composti organo fosforici; - composti organo stannici; - sostanze che hanno potere cancerogeno, - mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso; - mercurio e i suoi composti; - cadmio e i suoi composti; oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti; - cianuri; materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 1: zinco rame nichel cromo piombo selenio arsenico antimonio molibden stagno bario berillio boro uranio vanadio cobalto tallio tellurio 2: Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco del paragrafo precedente; 3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull’odore dei prodotti consumati dall’uomo derivati dall’ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque; 4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell’acqua in sostanze innocue; 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare; 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti; 7: Cianuri, fluoruri; 8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull’equilibrio dell’ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. 3. Indicazioni generali I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recettrici. Tutti gli impianti dovranno avere obbligatoriamente un trattamento di disinfezione, sia per far fronte alle eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario sia per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali ovvero gli usi esistenti per il corpo idrico recettore. In sede di approvazione del progetto dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane l’autorità competente dovrà verificare che l’impianto sia in grado di garantire che l’emissione dell’azoto ammoniacale (espresso come N) non superi del 30% il valore dell’azoto totale (espresso come N). In tale sede l’autorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro “Escherichia coli” espresso come UFC/100mL. I trattamenti appropriati devono essere individuati con l’obiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Per tutti gli insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 A.E., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale. Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche tutti gli insediamenti in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 A.E., anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento. Possono essere considerati come trattamenti appropriati i sistemi di smaltimento per scarichi di insediamenti civili provenienti da agglomerati con meno di 50 A.E., come quelli già indicati nella delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977. 4. Metodi di campionamento ed analisi Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate dall’ANPA. Tabella 3 - Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. Numero parametro Sostanze unità di misura Scarico in acque superficiali Scarico in pubblica fognatura (*) 1 pH 5,5 - 9,5 5,5 - 9,5 2 temperatura C° (1) (1) 3 colore non percettibile con diluizione 1:20 non percettibile con diluizione 1:40 4 odore non deve essere causa di molestie non deve essere causa di molestie 5 materiali grossolani assenti assenti 6 Solidi sospesi totali (2) mg/L 80 200 7 BOD5 (come O2) (2) mg/L 40 250 8 COD (come O2) (2) mg/L 160 500 9 Alluminio mg/L 1 2 10 Arsenico mg/L 0,5 0,5 11 Bario mg/L 20 - 12 Boro mg/L 2 4 13 Cadmio mg/L 0,02 0,02 14 Cromo totale mg/L 2 4 15 Cromo VI mg/L 0,2 0,2 16 Ferro mg/L 2 4 17 Manganese mg/L 2 4 li/vegetali 37 Idrocarburi totali mg/L 5 10 38 Fenoli mg/L 0,5 1 39 Aldeidi mg/L 1 2 40 Solventi organici aromatici mg/L 0,2 0,4 41 Solventi organici azotati (4) mg/L 0,1 0,2 42 Tensioattivi totali mg/L 2 4 43 Pesticidi fosforati mg/L 0,10 0,10 44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) tra cui: mg/L 0,05 0,05 45 - aldrin mg/L 0,01 0,01 46 - dieldrin mg/L 0,01 0,01 47 - endrin mg/L 0,002 0,002 48 - isodrin mg/L 0,002 0,002 49 Solventi clorurati (5) mg/L 1 1 50 Escherichia coli (6) UFC/100mL nota 51 Saggio di tossicità acuta (7) il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Mercurio Nichel Piombo Rame Selenio Stagno Zinco Cianuri totali (come CN) Cloro attivo libero Solfuri (come S) Solfiti (come SO2) Solfati (come SO3) (3) Cloruri (3) Fluoruri Fosforo totale (come P) (2) Azoto ammoniacale (come NH4) (2) Azoto nitroso (come N) (2) Azoto nitrico (come N) (2) Grassi e olii animamg/ L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 0,005 2 0,2 0,1 0,03 10 0,5 0,5 0,2 1 1 1000 1200 6 10 15 0,6 20 20 0,005 4 0,3 0,4 0,03 1 1 0,3 2 2 1000 1200 12 10 30 0,6 30 40 50% del totale 80% del totale 50% del totale 80% del totale (*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità d’ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall’ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose. 1. Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
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